Bandi e contributi rivolti alle imprese turistiche per il 2024

Di seguito alcuni bandi o contributi presenti sul territorio nazionale validi per l’anno 2024.

In breve
FRI, Fondo Rotativo Imprese e Ricerca: Finanziamenti agevolati

1° luglio 2024, prossima apertura Bando FRI-Tur

L'incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive

A partire dal 1° luglio 2024, sarà nuovamente possibile inviare richieste per accedere agli incentivi del Fondo Rotativo Turismo (FRI-Tur). Questo fondo, dedicato al settore turistico-ricettivo, mette a disposizione 180 milioni di euro per contributi a fondo perduto e 600 milioni di euro per finanziamenti agevolati.

Il fondo mira a sostenere interventi di riqualificazione ambientale, sostenibilità e innovazione digitale nelle imprese del settore turistico. Le agevolazioni comprendono un contributo diretto pari al 35% delle spese e un finanziamento agevolato a tasso fisso dello 0,50%, con durata variabile tra 4 e 15 anni, combinato con un finanziamento bancario di pari importo.

I beneficiari includono alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aperto e altre imprese del comparto turistico (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici).

NOTA BENE:

Possono accedere agli incentivi anche le imprese che hanno già presentato domanda per la scorsa finestra, seguendo le seguenti istruzioni:

  • se l’istanza è risultata non esaminabile, o nel caso in cui l’impresa abbia rinunciato, i soggetti possono ripresentare domanda di accesso per i medesimi programmi di investimento;
  • se l’istanza è risultata accolta positivamente oppure conclusa con esito negativo, i soggetti possono ripresentare domanda di accesso per programmi di investimento differenti da quelli già proposti.

Le spese ammissibili riguardano interventi di riqualificazione energetica, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, realizzazione di piscine termali, digitalizzazione e acquisto di mobili e arredi.

In sintesi, gli interventi finanziabili dal fondo sono:

  • riqualificazione energetica e antisismica delle strutture;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (questi lavori devono essere funzionali alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche);
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • digitalizzazione delle strutture (installazione di impianti wi-fi, realizzazione di siti web ottimizzati per il sistema mobile, acquisto di programmi e sistemi informatici, utilizzo di dispositivi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, acquisto di spazi e servizi pubblicitari finalizzati alla promozione, ecc.);
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo.

Ecco i requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda:

  • gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento
  • essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento
  • avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale
  • essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi
  • essere in regime di contabilità ordinaria
  • essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima
  • adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca
  • non ricadere nelle fattispecie previste dall’articolo 4, comma 2 dell’Avviso

Formazione continua FOR.TE SISTEMA 3/24

Il Fondo For.te – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario ha pubblicato il nuovo Avviso di Sistema 3/24 per i comparti Commercio, Turismo e Servizi con uno stanziamento di € 39.000.000.

L’Avviso prevede la possibilità per le aziende aderenti al Fondo (dai 51 ai 249 dipendenti) di accedere alle risorse attraverso la presentazione di Piani aziendali, mentre per le aziende di qualunque dimensione, di partecipare ai Piani Territoriali.

Per le aziende che optano per gli Aiuti alla formazione è richiesto un cofinanziamento privato obbligatorio che può essere rappresentato dal costo del lavoro dei dipendenti coinvolti in formazione, mentre sono esonerate da tale obbligo le aziende che abbiano optato per il regime “de minimis” oltre ad alcuni lavoratori che rientrano in specifiche casistiche (ad es. co.co.co e stagionali).

Per i Piani Aziendali è prevista una durata massima di 18 mesi, mentre per i Piani di tipologia Territoriale la durata massima è di 24 mesi.

A quanto ammonta il finanziamento?

Il finanziamento stanziato da For.Te si divide in:

  • 35 milioni di euro per i Piani Aziendali (40%) e Territoriali (60%). 
  • 4 milioni di euro per i Piani Nazionali (devono coinvolgere almeno 6 Regioni).

Gli importi massimi sono i seguenti:

  • Per i Piani Formativi Territoriali il finanziamento massimo è di 200mila euro.
  • Per i Piani Formativi Nazionali il finanziamento massimo è di 300mila euro.
  • Per i Piani Formativi Aziendali il finanziamento massimo è calcolato secondo la tabella affianco.

Tutte le aziende che sono aderenti al fondo For.Te e che operano esclusivamente nei settori Commercio, Turismo e Servizi.

I destinatari dell’attività sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’Art.12 della legge n.160/175 e successive modificazioni. Sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative e i lavoratori a tempo determinato del settore pubblico.

Digital Transformation 2024

Per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi

Il Digital Transformation è lo strumento finanziario che ha l’obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Questa iniziativa promuove progetti digitali, mettendo a disposizione un totale di 100 milioni di euro in contributi e finanziamenti agevolati.

I progetti di investimento devono mirare a migliorare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle aziende.
L’importo di spesa previsto deve variare tra i 50 mila e i 500 mila euro.

I progetti, inoltre, devono iniziare dopo la presentazione della domanda di agevolazione e avere una durata massima di 18 mesi (con un’eventuale proroga di massimo 6 mesi su richiesta motivata). 

L’incentivo viene concesso sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, secondo il seguente schema:

  • 10% sotto forma di contributo a fondo perduto
  • 40% sotto forma di finanziamento agevolato, che deve essere restituito senza interessi entro 7 anni.

Le domande per gli incentivi possono essere presentate solo online tramite il portale di Invitalia (per maggiori informazioni sulla presentazione delle domande e sulla documentazione da inviare visita il sito Invitalia).  

Le domande per gli incentivi possono essere presentate solo online tramite il portale di Invitalia (per maggiori informazioni sulla presentazione delle domande e sulla documentazione da inviare visita il sito Invitalia).  

Possono beneficiare degli incentivi Digital Transformation 2024 le micro, piccole e medie imprese italiane con i seguenti requisiti:

  • essere registrate come imprese attive nel Registro delle imprese
  • operare in uno o più settori, compreso quello alberghiero, turistico e ristorazione
  • aver generato almeno 100 mila euro di ricavi da vendite e prestazioni nell’ultimo bilancio approvato
  • avere almeno due bilanci registrati presso il Registro delle imprese
  • non essere coinvolte in procedure concorsuali o in situazioni di fallimento, liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o situazioni analoghe.

Possono essere finanziati progetti che puntano alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi attraverso:

  • tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics)

e/o

  • tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:

1) all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori

2) al software

3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio

4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (Electronic data interchange – EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

A tale scopo, i progetti devono prevedere la realizzazione di:

  • attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione

oppure

  • investimenti

I progetti devono, inoltre:

  • essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva dell’impresa proponente ubicata sul territorio nazionale
  • prevedere un importo di spesa non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e avere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concedere, su richiesta motivata, una proroga non superiore a 6 mesi

I progetti agevolabili nell’ambito dell’intervento Digital Transformation possono essere cofinanziati nell’ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020.

Bonus Turismo 2024

100 euro in più in busta paga per chi lavora nel settore turistico

La misura bonus turismo entrata in vigore lo scorso anno è stata confermata anche per quest’anno con la Legge di Bilancio 2024.
La misura prevede un trattamento integrativo speciale pari al 15% applicato sulla retribuzione lorda fino a un massimo di 100 euro per il lavoro notturno e gli straordinari effettuati nei giorni festivi da lavoratrici e lavoratori impiegati nel settore Horeca (Hotel, Ristoranti e Bar).

L’agevolazione è riconosciuta tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2024 in favore di lavoratori e lavoratrici dei settori del turismo e della ristorazione, titolari di reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro.

Il decreto lavoro del 2023 ha introdotto il cosiddetto bonus turismo, un’agevolazione rivolta ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del comparto turistico, ricettivo e termale, che riconosce un trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e le prestazioni di lavoro straordinario effettuati nei giorni festivi.

Lavoratori dipendenti con un reddito che non supera i 40.000 euro per l’anno di imposta 203 e lavorare in strutture che somministrano cibi e bevande, ricettive termali e turistiche come:

  • bar anche ambulanti o senza cucina, caffè, gelaterie e pasticcerie;
  • esercizi di ristorazione in somministrazione, connesse alle aziende agricole, ambulanti, su treni e navi, per catering, eventi, banqueting, mense e più in generale ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie;
  • attività di somministrazione di cibi e bevande anche alcoliche, che sono esercizi dediti allo svago, all’intrattenimento ed al divertimento come ad esempio sale da ballo, sale da gioco e biliardi, locali notturni, stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
  • strutture del comparto alberghiero, turistico, viaggi e del tempo libero come alberghi, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, attività di alloggio connesse alle aziende agricole, colonie marine e montane, ostelli della gioventù, stabilimenti termali e villaggi turistici.

 

Il Bonus turismo è un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente stagionale e deve essere richiesto da quest’ultimo al proprio datore di lavoro.

A carico di quest’ultimo l’onere di attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito lo scorso anno.

A vantaggio del datore di lavoro, invece, la possibilità di recuperare il credito tramite compensazione con il modello F24. Tutte le indicazioni sono contenute nella circolare n.5/E del 7 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus Sostenibilità

fino a 10.000 euro alle imprese che abbandonano la plastica monouso

La tax credit, dedicata alle imprese, pari al 20 per cento, nel limite massimo di 10.000 euro, è a copertura delle spese sostenute per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti realizzati con materiali riutilizzabili, biodegradabili o compostabili, della tipologia di quelli elencati nella parte A e parte B dell’allegato al Dlgs.

La misura è stata istituita per rispondere alla direttiva UE volta a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti in plastica. 

Le imprese che acquistano e utilizzano prodotti riutilizzabili, biodegradabili o compostabili al posto della plastica monouso potranno beneficiare di un credito d’imposta del 20%, fino a massimo 10.000 euro.

Lo scopo è di favorire l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, con particolare attenzione ai prodotti destinati al contatto con gli alimenti (posate, piatti, bicchieri ecc…).

A prevedere l’agevolazione è il nuovo decreto di MEFMIMIT e MASE pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile.

Prevede il riconoscimento di un credito d’imposta del 20 per cento per le spese sostenute dal 2022 al 2024.

Credito d’imposta conto la plastica monouso: come fare domanda

Per potere accedere al contributo previsto dal decreto, il rappresentante legale delle imprese in possesso dei requisiti deve inviare un’apposita domanda utilizzando la piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dal MASE  (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), allegando un’apposita attestazione che certifichi le spese effettuate e l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati. 

A breve il Ministero fornirà i dettagli sui termini di presentazione delle richieste, che andranno trasmesse utilizzando l’apposita procedura informatica disponibile sul sito istituzionale.

Possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese di cui all’articolo 2, comma 2, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese;
b) risultino iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

  1. Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all’acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002;

    2. In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al comma 1, sostenute per l’acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. In via subordinata, possono essere ammesse al beneficio le spese relative all’acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell’allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, nell’ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo periodo.

    3. L’effettività del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata attestazione, è certificato:
    a) l’elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorità di cui al comma 2, nonché il periodo d’imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
    b) l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
    c) l’integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese di cui alla lettera a), che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato all’impresa richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
    d) che l’impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale.

    4. Sono ammesse al contributo le spese sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di prodotti di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto.

    5. Non possono, in ogni caso, essere ammesse al contributo le spese sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 2021.

    6. Non sono ammissibili, ai fini del contributo di cui al presente decreto, le spese per l’acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall’impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio;

1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 7, comma 2, del presente decreto.
2. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell’operazione di versamento.
3. Le risorse indicate all’articolo 2 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778: “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio”, aperta presso la Banca d’Italia, allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24.

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